Il 20 febbraio 2019 entra in vigore la Direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 (G.U.U.E. L 30 del 31 gennaio 2019), che modifica la cd. “CMD – Carcinogens and Mutagens Directive”, ovvero la Direttiva 2004/37/CE, che stabilisce i principi minimi per proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa misure preventive e protettive, nonché limiti di esposizione.
La suddetta CMD, già oggetto di modifiche nel 2014 e nel 2017, rispettivamente a mezzo delle Dir. 2014/27/EU e Dir. 2017/2398/EU, si applica alle sostanze o miscele classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B o mutagene di cellula germinale di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento CLP, oltre che alle sostanze cancerogene o miscele o ai processi di cui all’allegato I della medesima, nonché a una sostanza o miscela rilasciata da un processo in tale allegato.

La nuova Direttiva 2019/130 introduce il nuovo Art.13 bis – Accordi sulle parti sociali, in cui fa riferimento alla Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e modifica gli allegati I e III.

In buona sostanza, le modifiche costituiscono un passo ulteriore in un processo di più ampio respiro volto ad aggiornare la Direttiva CMD con i contributi del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) specialmente in merito ai valori limite fissati e ai dati sui rischi residui.

L’allegato III vede, di fatto, l’aggiunta di 5 sostanze cancerogene: il tricoloretilene (TCE), la 4,4’ – metilendianilina, l’epicloridrina, l’etilene dibromuro e l’etilene dicloruro. Per quanto concerne il TCE è stato possibile fissare un valore limite in funzione di un periodo di lunga (otto ore) e breve (quindici minuti) durata come media ponderata nel tempo. E’ stata anche segnalata la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. Riguardo alle altre sostanze sopra indicate, essendo agenti cancerogeni privi di soglia, lo SCOEL ha potuto tuttavia individuare un valore limite pratico, in base alle informazioni disponibili e ai dati scientifici e tecnici, e assegnare ad esse osservazioni che indichino un importante assorbimento attraverso la pelle.

 

Gli emendamenti proseguono con l’introduzione di tre miscele cancerogene:

-gli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore

-le emissioni di gas di scarico dei motori diesel

-miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, e quindi che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (1A o 1B ai sensi del Reg. CLP e pertanto classificati come agenti cancerogeni ai sensi della CMD)

 

Per i primi non vengono dati valori limite ma, essendo assorbiti in misura significativa attraverso la pelle, lo SCOEL ha concluso che l’esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l’osservazione di una serie di migliori pratiche volte a ridurre la penetrazione cutanea.

Per i secondi è stato fissato il valore limite di 0,05 mg/m3 misurato sotto forma di carbonio elementare, come consigliato dallo IARC, mentre i terzi, alla cui esposizione possono includersi processi di combustione ad alta temperatura, recano l’osservazione di un rilevante assorbimento cutaneo senza l’indicazione di un valore limite, nonostante al 18° Considerando della Direttiva si espliciti la raccomandazione del CCSS di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro.

 

Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire questa direttiva nel proprio diritto interno, quindi entro il 20 febbraio 2021, eccetto che per le disposizioni dell’allegato III relative alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel, per le quali si aggiunge un ulteriore periodo transitorio di due anni (21 febbraio 2023) o addirittura, per i settori delle attività minerarie e della costruzione di gallerie, di cinque anni (21 febbraio 2026). C.Z.

 


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