18/12/2023
Modifiche a sanzioni per registri e formulari nel "Decreto fiscale"
Cumulo giuridico anche per violazioni ante 116/2020
formulario regirstro carico e scarico Responsabilità ambientali RifiutiÈ entrata in vigore ieri, 17 dicembre, il legge 15 dicembre 2023, n. 191 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (cosiddetto “Decreto Fiscale”).
L’art. 8-quater della Legge modifica l’art. 258 del D.L.vo 152/2006 in tema di sanzioni legate al mancato assolvimento degli obblighi documentali inerenti alla gestione dei rifiuti (presentazione del MUD, tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari).
Questa norma è stata in parte riscritta dal D.L.vo 116/2020 con riguardo, in particolare, all’applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni amministrative:
“9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”.
Pertanto, chi con una sola azione viola diverse disposizioni su tenuta dei registri e formulario o commette più violazioni della stessa norma è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio, anziché con la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa (cumulo materiale delle sanzioni). Tale novità si applica dal 26 settembre 2020, data di entrata in vigore del D.L.vo 116/2020.
La legge di conversione ha introdotto il comma 9-bis all’art. 258, precisando che il cumulo giuridico si applica a tutte le violazioni in materia di registri e formulari commesse anche prima del 26 settembre 2020, purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato:
“9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”