È entrato in vigore il 31 dicembre 2020 il DL 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n.323 del 31 dicembre 2020.

Non sono state previste proroghe in relazione all’applicazione delle disposizioni in tema di classificazione dei rifiuti contenute negli agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L -quater e L -quinquies del D.L.vo 152/2006 (come modificato dal D.L.vo 116/2020): tali norme si applicano difatti, come previsto dal testo di legge, dal 1° gennaio 2021.

Il provvedimento, in particolare, all’’articolo 15 differisce alcuni termini in materia ambientale riguardanti:

  • Convenzioni Sogesid – comma 1;
  • Bonifiche Regione Sicilia – comma 2;
  • Bonifica dello stabilimento Stoppani – comma 3;
  • Autorizzazioni di spesa per il GdL ministeriale in materia di “end of waste” – commi 4 e 5;
  • Etichettatura degli imballaggi – comma 6

Al comma 6, difatti, la norma sospende, fino al 31 dicembre 2021, le norme del primo periodo dell’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 152/06, il quale, recentemente modificato dal D.L.vo 116/2020, aveva imposto nuovi obblighi di etichettatura stabilendo che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi“.

 

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