Con la sentenza n. 129, pubblicata il 29 maggio 2019, la Corte Costituzionale ha chiaramente affermato che la disciplina dei rifiuti attiene alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che l’art. 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: mentre le Regioni mantengono una competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli ambientali, la disciplina statale si impone sull’intero territorio nazionale, “come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino“.

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Su questi presupposti, infatti, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due articoli di due leggi regionali Toscane (n. 22/2015 e n. 25/1998) nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

Questo perché, chiarisce la Corte, il coinvolgimento delle Regioni e delle Province è previsto dal legislatore in un’ottica cooperativa, di integrazione e attuazione della disciplina statale, e nel rispetto dei principî di sussidiarietà e di leale collaborazione, e anche le disposizioni di natura organizzativa integrano quei livelli di tutela uniforme – rimessa allo Stato – che non ammettono deroga da parte del legislatore regionale. Quindi, prosegue, “fungono da limite alla normativa delle Regioni, le quali devono mantenere la propria legislazione negli ambiti dei vincoli posti dal legislatore statale, e non possono derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, in modo tale da determinarne un affievolimento o una minore efficacia“.

Con riferimento al settore della gestione dei rifiuti, precisa dunque la Corte Costituzionale, il D.L.vo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) suddivide le competenze delle Regioni e quelle delle Province: alle Regioni competono la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del piano dei rifiuti e le attività di regolamentazione della gestione dei rifiuti (art. 196), nonché l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate (art. 197); alle Province sono affidati il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti (art. 197), e il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguente.

Tutto questo ha portato la Corte a dichiarare illegittime le disposizioni regionali tramite le quali la Regione Toscana, appunto, si era attribuita competenze in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, già esercitate dalle Province.


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