Dal 9 novembre 2022 saranno in vigore le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti approvate con il Decreto 26 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022, norme di straordinaria importanza per tutti i Direttori tecnici Impianti Rifiutii.

Le norme tecniche, stabilite nell’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonchè ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.

L’art. 5, relativo alle disposizioni transitorie e finali precisa inoltre che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 


Condividi: