12/01/2018
Nuova delibera dell’Albo Gestori
Chiarimenti su requisiti e verifiche del Responsabile Tecnico
Ancora novità per i Responsabili Tecnici (e chi aspira a diventare tale). Con una Circolare del 12 gennaio 2018 (Prot. n. 59/Albo/Pres), l’Albo Gestori ha fornito una serie di chiarimenti relativi ai requisiti del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, all’affiancamento ed alle verifiche, come definiti dalla Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
Quanto ai requisiti, con la presente circolare l’Albo ha specificato che la qualifica di RT per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (cat. 5) vale anche per il trasporto dei non pericolosi (cat. 4), ma a condizione che gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la cat. 5.
In materia di affiancamento al Responsabile Tecnico, poi, si legge che il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione – tramite PEC – dell’inizio del periodo di affiancamento (che deve, a sua volta, essere trasmessa alla Sezione Regionale in via preventiva). L’esperienza così maturata vale per la categoria d’iscrizione dell’impresa (indipendentemente dalla classe), fa eccezione quella maturata in cat. 5, in quanto valida anche ai fini dell’iscrizione in cat. 4.
Al variare del RT o del legale rappresentante che siano stati i firmatari della comunicazione deve seguire, entro 30 giorni, un’ulteriore comunicazione, sempre destinata alla Sezione regionale o provinciale, da parte dell’impresa (modello di cui all’Allegato B alla delibera): tale comunicazione servirà a manifestare la volontà di proseguire l’affiancamento. Diversamente, decorsi inutilmente i 30 giorni, resta valido il periodo maturato ma l’affiancamento è sospeso.
Concluso l’affiancamento, il dipendente è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti di esperienza richiesti dall’Allegato A alla delibera.
Sulle verifiche, invece, viene reso noto che per i candidati che non si presentano alla prova non decorrono i 60 giorni (dall’esito negativo) prima di sostenere nuovamente la verifica per il medesimo modulo specialistico. Non solo. Viene, poi, dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado il Responsabile Tecnico di enti o imprese già iscritte al16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6), sia per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante a tale, che per la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore nell’ambito della categoria d’iscrizione.
Una vera e propria dispensa dalle verifiche (da richiedere compilando ed inviando l’Allegato A) è prevista per il legale rappresentante dell’impresa che ricopre, contemporaneamente, anche il ruolo di RT e che ha maturato 20 anni di esperienza nel medesimo settore di attività, anche in caso di eventuali successive interruzioni dell’attività dell’impresa o dell’incarico stesso. Si considerano tali anche i RT nominati successivamente al 16 ottobre 2017 a seguito di domande presentate entro tale data. L’idoneità per le classi e categorie di iscrizioni risultanti alla data citata (o oggetto delle domande presentate prima di questa) permane a prescindere dalle variazioni che intervengano nell’iscrizione dell’impresa o da eventuali interruzioni nello svolgimento dell’incarico nei 5 anni successivi.
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