Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2024, n. 186 è stato pubblicato il Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 , che entrerà in vigore il 21 dicembre 2024.

Il provvedimento, oltre ad indicare modalità e requisiti del personale di SNPA incaricato degli interventi ispettivi ambientali, individua anche specifiche modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte del cittadino.

In particolare, l’art. 7 stabilisce che:

“1.Chiunque, in forma singola o associata, puo’ segnalare all’ISPRA e alle Agenzie illeciti ambientali.

2. Le segnalazioni sono effettuate anche mediante il modulo disponibile sui siti istituzionali dell’ISPRA e delle Agenzie.

3. La segnalazione contiene, di regola e, ove possibile, i seguenti elementi: a) le generalita’ del soggetto che effettua la segnalazione; b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti; d) se conosciute, le generalita’ o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati; e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione; f) l’indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati; g) l’eventuale documentazione fotografica.

4. Fermo restando l’obbligo per l’ISPRA e le Agenzie di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti, l’archiviazione delle segnalazioni puo’ essere effettuata nei seguenti casi: a) manifesta infondatezza; b) contenuto generico e non circostanziato; c) richieste genericamente riferite a interi ambiti dell’attivita’ di controllo del SNPA; d) manifesta incompetenza dell’ente ricevente a provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso, l’ente ricevente trasmette senza indugio la segnalazione all’amministrazione ritenuta competente.

5. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, e’ fatto obbligo per l’ISPRA ovvero per le Agenzie di avviare le attivita’ di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attivita’ ispettive.

6. Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell’ISPRA e delle Agenzie. La segnalazione ricevuta e’ protocollata con modalita’ tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti“.

 


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