Il TAR Lombadia, con la recente sentenza n. 2500 del 27 settembre 2024, si è pronunciato sull’applicazione delle norme in materia di bonifica (artt. 239 ss. del D.Lgs. 152/2006) ai casi di contaminazioni storiche.

Secondo quanto affermato dal TAR, “l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente, che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro limiti normativamente accettabili. Ciò non si sostanzia nell’applicazione retroattiva delle norme ora vigenti, ma nella loro applicazione attuale, poiché mirano a rimediare ad una condizione in atto di inquinamento, verificatasi nel passato ma permanente e superabile solo con la bonifica. Neppure si tratta di irrogare ora per allora una sanzione, ma di riparare, in forza di una specifica previsione legislativa, ad effetti patologici che permangono nonostante il decorso del tempo”.

Pertanto, conclude il TAR, “l’ordinanza di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, che l’Amministrazione ha il potere di adottare a carico del soggetto che sia riconosciuto responsabile della contaminazione, non ha finalità sanzionatoria di una condotta pregressa, ma natura riparatoria in relazione ad un evento di inquinamento ancora attuale”.

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