Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 200792 del 4 novembre 2024, ha fornito chiarimenti circa la corretta procedura da applicare nel caso in cui nel PAUR ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 confluisca l’AUA disciplinata dal D.P.R. 59/2013.

In particolare, la Provincia di Taranto chiedeva al Ministero se sia corretto rilasciare l’AUA direttamente con il PAUR (di competenza della Regione o della Provincia come da L.R. del 7 novembre 2022 n. 6) a seguito dell’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, D. Lgs. 152/06, della decisione della Provincia in merito all’adozione dell’AUA, senza alcun passaggio dai SUAP.

In risposta il Ministero ha chiarito che, alla luce della diversa genesi dei due procedimenti nonché dal tenore letterale delle norme che li disciplinano, nell’ipotesi di PAUR, trattandosi di un “provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”, le autorizzazioni ambientali saranno acquisite nell’ambito del predetto procedimento senza necessità di attivare l’AUA e quindi il SUAP.

Master Esperto Ambientale novembre 2024


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