19/06/2024
Per gli impianti FER è necessaria l'Autorizzazione Unica
Chiarimenti dal MASE
Energia energia rinnovabileIl MASE, con la risposta all’interpello n. 110609 del 14 giugno 2024, è intervenuto per fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 così come modificato dall’art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.
In particolare, il MASE ha precisato quanto segue:
“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi richiesti vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi in base alla disciplina del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) contenuta all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto, la fattispecie di autorizzazioni per i progetti che prevedono la VIA di competenza regionale è stata normata dall’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, – PAUR-, comprensivo della VIA e dei suoi tempi, da svolgere in conferenza sincrona decisoria: detto procedimento è ovviamente applicabile anche alle autorizzazioni per la realizzazione di impianti FER.
Con la L. 21 aprile 2023, n. 41, di conversione del DL 13 febbraio 2023, è stato riscritto il comma 4 dell’art. 12 di talché ne è risultato modificato il precedente impianto normativo, anche sotto il profilo del coordinamento dell’Autorizzazione Unica (AU) con la procedura di VIA.
Il citato art. 12 si riferisce anche ai casi in cui sono necessarie le autorizzazioni ambientali, atteso che prevede espressamente che il procedimento e l’autorizzazione comprendono anche le valutazioni ambientali ed i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appunto la VIA.
Da quanto sopra deriva che il nuovo comma 4 dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, in quanto norma successiva e speciale, deroga all’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, con la conseguenza che per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili si deve applicare detto nuovo procedimento unico (AU) e non il PAUR.”