Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, che recepisce la Dir. 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, è stato pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 il D.M. 6 giugno 2016, n. 138 , il quale disciplina “le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia
superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano di emergenza interna” (PEI).
Secondo quanto disposto dal provvedimento, prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, è previsto un incontro tra il gestore e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dove questi ultimi possono formulare osservazioni e proposte. A tal fine, 15 giorni prima, dovranno essere messe a disposizione una serie di informazioni quali gli elementi dell’analisi dei rischi utilizzati per predisporre il PEI, la sua bozza e altri documenti utili alla sua comprensione.
Secondo quanto disposto dall’art. 4, dal 6 agosto 2016, data di entrata in vigore del provvedimento, non troverà più applicazione l’Allegato F al D.Lgs. 26 giugno 2016, n. 105. (SB)

 


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