Le Commissioni Ambiente e delle Politiche UE hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue sulla plastica monouso 2019/904, nota come SUP (Single Use Plastics). Dopo il parere espresso in sede parlamentare spetterà ora al Ministero della Transizione Ecologica presentare un testo in consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

In particolare, la Commissione Politiche UE ha riportato le seguenti osservazioni sullo schema di recepimento:

(…) a) in considerazione delle motivazioni ricordate in premessa – attinenti all’esigenza di circoscrivere quanto più possibile l’impatto negativo del provvedimento sui settori produttivi, della distribuzione e della ristorazione, compatibilmente con la necessità di un completo recepimento della direttiva (UE) 2019/904 – valuti il Governo l’opportunità di apportare modificazioni:

all’articolo 4, al fine: a) di affidare al livello centrale di Governo un ruolo prevalente e di coordinamento – rispetto alle funzioni esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome – nella definizione degli obiettivi di riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso entro il 2026 alla base dei contratti di programma, in modo da assicurare che tali obiettivi risultino in linea con quelli complessivi previsti dalla direttiva in oggetto; b) di prevedere una tempestiva valutazione dell’efficacia del credito d’imposta previsto dal comma 7 al fine di verificare se la sua entità risulti adeguata rispetto agli obiettivi di incentivoai comportamenti virtuosi che tale contributo si prefigge; c) di esplicitare il modello di «scuola plastic free» in modo coerente con gli obiettivi comunitari di riduzione e riciclo (e non necessariamente divieto nell’immediato) dei prodotti monouso;

agli articoli 5 e 7, al fine di meglio precisare, in modo conforme alla direttiva, l’ambito applicativo delle disposizioni transitorie contenute in tali articoli che consentono, fino ad esaurimento delle scorte, la commercializzazione dei prodotti di plastica monouso nel solo mercato interno, a condizione che possa esserne dimostrato l’acquisto da un fornitore in data antecedente alla decorrenza del divieto. Andrebbe in proposito chiarita, in primo luogo, la ragione sottostante alla limitazione territoriale della commercializzazione, circoscritta al solo mercato interno, dovendosi ritenere che, ove compatibile con la direttiva, la commercializzazione dei prodotti in questione dovrebbe essere ammessa anche al di fuori dei confini nazionali. In secondo luogo, si valuti l’opportunità di specificare diversamente la condizione temporale prevista per l’applicabilità della deroga in esame: l’articolo 3 della direttiva sembrerebbe, infatti, ammettere alla possibilità di commercializzazione i beni in questione purché la loro «prima messa a disposizione sul mercato» (eventualmente precedente rispetto all’atto di acquisto da parte del possessore delle scorte) sia antecedente rispetto all’entrata in vigore del divieto;

b) si valuti infine l’opportunità di rappresentare in sede europea, ai fini di incentivare un corretto processo di riconversione ambientale dei processi produttivi, l’esigenza di agevolare l’adozione di parametri di performance ambientali ispirati al principio, richiamato in premessa, del Life Cycle Assessment, in modo da evitare un approccio che, in ragione dell’obiettivo condiviso di ridurre l’incidenza della plastica nell’ambiente, finisca per penalizzare anche i materiali monouso che per la loro composizione risultano ampiamente sostenibili, quali, ad esempio, i prodotti basati sulle bioplastiche compostabili che costituiscono un punto di forza del Paese.

 

TuttoAmbiente consiglia:

MASTER RIFIUTI: la corretta gestione FAD
Per maggiori informazioni: formazione@tuttoambiente.it; 0523.315305


Condividi: