In vigore dal 2 marzo 2024 il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)“.
 
Tra le tante norme, si segnalano in particolare quelle aventi impatto ambientale, come ad esempio l’art. 36 recante disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Poi, l’art. 38 prevede che al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, è istituito il Piano Transizione 5.0. A tal fine, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse meglio precisate in seguito, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

L’art. 39 detta, poi, misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva ed infine l’art. 41 stabilisce che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero il 2 marzo, quindi entro il 30 maggio 2024), in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’elenco delle asseverazioni rendicontate.

Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.
 
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