Con una chiara e condivisibile pronuncia (n. 1131/21), la III Sezione penale della corte di Cassazione ha definitivamente puntualizzato quali sono le tre condizioni per l’applicazione della procedura estintiva ex art. 318.bis ss del D.Lvo n.152/06:

  • reati contravvenzionali;
  • di cui al T.U.A.;
  • di natura formale (“che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali”).

 

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