Gli art. 318-bis e ss. d.lgs. 152/06 non stabiliscono che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato e che l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilità dell’azione penale. Così si è espressa Cass. Pen., Sez. III, n. 7220 del 24 febbraio 2020.

Anche di questo si tratterà ampiamente al Webinar “Responsabilità e sanzioni ambientali, l’8 aprile alle 10.00.


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