24/04/2019
Prevenzione incendi, modificate le norme tecniche
Dal 20 ottobre 2019 in vigore il D.M. 12 aprile 2019
norme tecniche prevenzione incendi sicurezzaCon il Decreto 12 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2019, il Ministero dell’Interno è intervenuto sul Decreto 3 agosto 2015, con il quale sono state approvate norme tecniche di prevenzione incendi (allegato 1). In particolare, considerata la necessità di continuare l’azione di semplificazione della normativa sulla prevenzione degli incendi mediante un approccio più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, il Ministero ha modificato il campo di applicazione del decreto del 2015 (art. 2), che ora prevede che le norme tecniche si applicano (la versione previgente statuiva “si possono applicare“) alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio di determinate attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 (semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), escluse le strutture turistico-ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini.
Per gli interventi di modifica o ampliamento a tali attività, esistenti al 20 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del nuovo decreto), si applicano le norme tecniche di cui al decreto del 2015 se le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata
dall’intervento, sono compatibili con gli interventi da realizzare. Diversamente, continuano a valere le specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis del medesimo decreto 3 agosto 2015 e, per quanto da esse non disciplinato, i criteri tecnici di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 139/2006.
Con il Decreto del 12 aprile 2019, inoltre, viene aggiunto l’art. 2-bis al Decreto del 2015, contenente modalità applicative alternative alle norme tecniche di cui all’art. 1. Infatti, si possono applicare le norme indicate all’art. 5, comma 1-bis per le seguenti attività (facenti parte del citato allegato I al D.P.R. 151/2011):
a) 66, quindi alberghi e simili, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, dunque scuole, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, cioè locali adibiti ad esposizione e vendita all’ingrosso;
d) 71, vale a dire aziende e uffici con più di 300 persone presenti;
e) 75, quindi autorimesse, parcheggi e simili, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.