Novità dall’UE relativamente alla legislazione su prodotti alimentari e mangimi

Si segnala innanzitutto il Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 (GUCE L95 del 7 aprile 2017), relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il Regolamento in questione (in vigore dal 27 aprile 2017 ma applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019, salvo alcuni articoli) disciplina in particolare (art. 1):

a) l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;

b) il finanziamento dei controlli ufficiali;

c) l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme;

d) l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;

e) l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;

f) l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

Si segnala altresì il Regolamento (UE) 2017/624 del 30 marzo 2017 (GUCE L93 del 6 aprile 2017), che modifica gli Allegati II e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 (concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale) per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze bifenazato, daminozide e tolilfluanide.

Infine, con il Regolamento (UE) 2017/644 del 5 aprile 2017 (GUCE L92 del 6 aprile 2017) sono stati stabiliti di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (tale Regolamento abroga il precedente Regolamento (UE) n. 589/2014). (GG)


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