Con il parere n. 208 del 14 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo “Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP) ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

A marzo del 2018, infatti, il Ministero dell’Ambiente aveva reso nota la definizione di precisi criteri per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti cd. PAP, e la successiva trasmissione del relativo schema di regolamento al Consiglio di Stato (v. “End of Waste per i prodotti assorbenti – Dal Ministero dell’Ambiente lo schema di regolamento“).

A distanza di qualche mese, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema del Regolamento PAP, che si compone di sette articoli e sei allegati. In particolare, il Consiglio riporta gli elementi forniti dal Ministero stesso atti a dimostrare l’effettiva sussistenza delle condizioni e dei requisiti individuati dall’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006: dall’esistenza di un mercato dei tre materiali (cellulosa, il SAP e la miscela di plastiche eterogenee a base di poliolefine) che si producono a seguito del trattamento specifico, alle prestazioni dei materiali di riciclo dei PAP rispetto alle materie prime, all’assenza di impatti sulla salute e sull’ambiente, ai criteri e alle modalità di esecuzione dei controlli dei rifiuti in ingresso. Prendendo atto di tutto quanto sopra, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha ribadito “la necessità di prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio dell’intervento anche al fine di procedere ad interventi correttivi e di adeguamento della disciplina alla luce della concreta attuazione della stessa“, specialmente “in considerazione del fatto che, come rappresentato dal Ministero, l’intervento normativo in esame costituisce in sostanza un prototipo a livello europeo“.

Si ricorda, infine, che è lo stesso Consiglio di Stato ad aver, di fatto, dato avvio ad una pericolosa situazione di “blocco” delle attività di recupero di rifiuti, pronunciandosi proprio sul caso di un’azienda che era stata autorizzata, nel novembre 2014, ad effettuare l’attività sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici (v. “Il recupero di rifiuti dopo la sentenza 1229/18 del Consiglio di Stato: fine dell’EoW o della corretta gestione dei rifiuti?“).

 

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Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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