Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto 20 giugno 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, in attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, modifica l’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

Nello specifico, con tale modifica, è prevista l’esenzione dalla restrizione dell’uso delle sostanze pericolose di cui all’allegato II del D.Lgs. n. 27/2014 del cadmio e del piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile, utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato non supera lo 0,1% in peso per il cadmio e l’1,5% in peso per il piombo.

I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC devono provvedere, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: “Contiene ≥ 0,1 % di piombo”. La marcatura deve essere apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo.

I suddetti fornitori, inoltre, devono presentare all’autorità di vigilanza, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato.

L’esenzione scade il 28 maggio 2028.

 

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