Ai sensi dell’art. 57 cod. proc. pen., l’attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani non deve essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto il contenuto della norma ha carattere generale, trovando conferma all’art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della polizia municipale.

In caso di sequestro del corpo del reato o di cose al reato pertinenti, operato d’iniziativa da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell’urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell’atto compiuto. (Nel caso di specie il sequestro risultava effettuato nel mentre si stava compiendo la contestata attività di gestione illecita di rifiuti, ex art. 256, comma 1 del D.L.vo 152/2006, in particolare attraverso la demolizione di una lavabiancheria ed il trasporto di altri elettrodomestici).

Così si è espressa recentemente Cass pen. sez III, n. 31930 del 30 agosto 2022.


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