La terza sezione penale della Suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 48411 del 28 novembre, ha chiarito che il reato contravvenzionale di deposito incontrollato di rifiuti da parte di enti o imprese previsto al comma 2 dell’art. 256 del D.L.vo n. 152/2006 ha natura permanente perché riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma 1, lett. b), del D.L.vo citato e cessa solamente a seguito dello smaltimento, del recupero o dell’eventuale sequestro.

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Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha invece natura istantanea, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che esaurisce i propri effetti al momento della derelizione.


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