01/04/2021
Quale rapporto tra danno ambientale e art. 2043 cod. civ.?
Le precisazioni del Consiglio di Stato.
Con Sentenza n. 1166 dell’8 febbraio 2021 il Consiglio di Stato ha puntualizzato che la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. “Si distingue nettamente dall’azione prevista dagli art. 309 e seguenti del d.lgs n. 152 del 2006, in quanto quest’ultima, che può essere attivata su impulso di regioni, province autonome, enti locali, persone fisiche o giuridiche, nonché organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, è finalizzata a tutelare il valore “ambiente”, che costituisce l’oggetto di uno specifico interesse pubblico rispetto a casi di danno o anche di semplice minaccia di danno ambientale.
Il bene della vita tutelato in via diretta dal legislatore del decreto legislativo n. 152 del 2006 è l’interesse alla tutela ambientale posto in capo al Ministero dell’ambiente”.