Con la sentenza n. 12642 del 22 aprile, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha puntualizzato che – sulla base del principio della “culpa in vigilando” – sussistendo l’obbligo di controllo del delegante sul delegato, la condotta omissiva può, a condizioni esatte, integrare una responsabilità per omesso impedimento dell’evento ex articolo 40, comma secondo, del codice penale, in presenza di riconoscibili situazioni che potevano essere oggetto di verifica da parte dei deleganti.

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Nella specie si trattava di superamento dei limiti massimi di rifiuti ritirati da terzi e palese inosservanza delle aree di stoccaggio e suddivisione dei rifiuti previste dalla autorizzazione provinciale, unite all’acquisto di rifiuti metallici in violazione delle prescrizioni.

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