Con il Decreto 14 novembre 2016 il Ministero della salute è intervenuto sull’Allegato I del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 31, recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, nell’ottica di un’ulteriore protezione della salute umana dai possibili effetti derivanti dalla contaminazione dell’acqua potabile. Il decreto, che doveva entrare in vigore il 15 luglio 2017, apporta modifiche alla tabella contenuta nella Parte B all’Allegato I “Parametri e valori di parametro”, tra i quali viene aggiunta la voce “cromo esavalente” tra i parametri chimici per la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Lo stesso Ministero, con il D.M. 6 luglio 2017, ha prorogato al 31 dicembre 2018 la data di entrata in vigore del decreto del 14 novembre 2016. Su questa linea, il predetto Ministero della Salute ha nuovamente prorogato l’entrata in vigore della modifica: ai sensi del decreto 31 dicembre 2018, infatti, l’entrata in vigore del D.M. 14 novembre 2016, recante modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “è posticipata al 31 dicembre 2019“. Fino a quel momento, dunque, resta applicabile il parametro definito del D.L.vo 31/2001 per il parametro cromo, inteso come cromo totale.


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