Entrerà in vigore il 10 dicembre 2024 la Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 novembre 2024.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’11 dicembre 2026.

La direttiva, che si compone di 33 articoli e 12 allegati, ha i seguenti obiettivi:

stabilire disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la qualità dell’aria all’interno dell’Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050;

fissare valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine;

contribuire a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di riduzione dell’inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all’Ottavo programma di azione per l’ambiente, così come sinergie rafforzate tra la politica dell’Unione in materia di qualità dell’aria e altre politiche pertinenti dell’Unione.

In particolare, la direttiva stabilisce disposizioni relative a:

1) la definizione e la fissazione di obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente;

2) la definizione di metodi e criteri comuni per valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri;

3) il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente attuale e delle tendenze a lungo termine così come degli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell’aria ambiente;

4) la garanzia che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano comparabili in tutta l’Unione e messe a disposizione del pubblico;

5) il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e il suo miglioramento negli altri casi;

6) la promozione di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e le loro autorità e organismi competenti nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche, come gli orientamenti rivisti dell’OMS sulla qualità dell’aria, indicheranno la necessità di farlo, la Commissione europea riesaminerà i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull’ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva.

Si segnala che la direttiva garantisce un accesso giusto ed equo alla giustizia per le persone che risentono o che è probabile che risentano della sua attuazione. Inoltre, gli Stati membri dovranno provvedere affinché i cittadini abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento quando la loro salute ha subito un danno a causa di una violazione delle norme in materia di qualità dell’aria stabilite dalla direttiva.

La presente direttiva abroga la precedente direttiva in materia, ossia la direttiva 2008/50/CE, nonché la direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

 

 

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