Solo i residui e gli inerti provenienti dall’attività di lavorazione dei materiali della cava, successiva all’attività di cava, devono considerarsi rifiuti, sottoposti alla disciplina generale di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica.

Invece, i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave sono esclusi, ai sensi dell’art. 185, comma 2, lett. d), del d.lgs. 152/2006, dall’ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e soggetti alla disciplina speciale di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Così si è espressa Cass. Pen. Sez. III, con sentenza n. 20028 del 21 maggio 2024.
 

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