Il Ministero dell’Ambiente ha emanato una direttiva (103883/MATTM dell’11.12.2020) sugli obblighi di raccolta e di gestione degli pneumatici fuori uso per ottimizzarne la gestione, evitare accumuli irregolari nelle officine dei gommisti e contrastare il fenomeno dei roghi dovuto all’immissione illecita di pneumatici sul territorio nazionale. Fermi restando, dunque, gli obiettivi di gestione a cui sono tenuti i produttori e gli importatori degli pneumatici, è stato stabilito che tutte le forme associate alla gestione dei pneumatici fuori uso e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 tonnellate raccolgano e gestiscano ulteriori quantità di pneumatici fuori uso oltre il 15% dei propri obiettivi, avvalendosi del contributo rideterminato per le nuove quantità.

Con riferimento al contenuto di tale direttiva è stata formulata una interrogazione parlamentare al MITE volta a conoscere quali iniziative siano state assunte per verificare l’efficacia e la corretta applicazione della misura prevista dalla citata iniziativa ministeriale e quali ulteriori iniziative si intendano intraprendere per risolvere la problematica illustrata al fine di prevenire eventuali situazioni di emergenza di natura ambientale che ne potrebbero derivare.

Alla richiesta ha risposto come segue la sottosegretaria del MITE Vannia Gava (pubblicata Giovedì 25 novembre 2021 nell’allegato al bollettino in Commissione VIII – Ambiente):

“Con riferimento alla questione posta dall’interrogante, concernente la situazione relativa al sistema di raccolta e gestione dei PFU – Pneumatici Fuori Uso –, si rappresenta innanzitutto che le anomalie evidenziate sono oggetto di attenzione da parte del Ministero che, tramite gli Uffici competenti, è impegnato nella verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta nell’esercizio 2020 da parte dei soggetti obbligati. Tale verifica, unitamente all’analisi dei bilanci dei sistemi collettivi di raccolta, sarà alla base della valutazione di successive iniziative da intraprendere per far fronte alle criticità evidenziate, nonché per la prevenzione di potenziali situazioni di emergenza ambientale.

Parallelamente alla verifica sopra citata, questo Ministero in data 8 marzo 2021 ha richiesto ai sistemi di gestione i dati relativi alla raccolta di quantità aggiuntive di PFU, così come previsto dalla Direttiva ministeriale del dicembre 2020 richiamata dall’interrogante.

Dalle informazioni sinora raccolte, si evincono significative difficoltà nel sistema di ritiro, dovute anche a problematiche di sovraccarico a livello operativo, in particolare nelle Regioni comprese nelle aree geografiche individuate dal decreto ministeriale n. 182 del 2019 per la copertura nazionale della raccolta.

Si specifica che, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 182 del 2019, solo successivamente al 31 maggio 2022 si avranno a disposizione i dati, per ciascun semestre 2021, relativi agli PFU raccolti dai punti di generazione di ciascuna Regione e della percentuale di realizzazione sul target di raccolta.

Purtuttavia, il Ministero sta valutando l’opportunità di attivare azioni correttive sul target aggiuntivo del 15 per cento, in particolare l’ipotesi di orientare la raccolta di quantità aggiuntive verso le regioni più critiche, anche attraverso le indicazioni fornite dalle associazioni di gommisti e dei sistemi, sia individuali che collettivi, di gestione degli PFU.

Difatti, sono in fase di valutazione possibili modifiche all’articolo 228 del decreto legislativo 152 del 2006.

Tali modifiche sarebbero volte ad aggiornare la disciplina di gestione del PFU alla luce dei principi di Responsabilità Estesa del Produttore introdotti dalla Direttiva UE n. 851 del 2018, nonché ad armonizzarne il contenuto con le disposizioni del decreto ministeriale n. 182 del 2019 e consentire ai soggetti obbligati di far fronte ad interventi straordinari disposti per esigenze ambientali.

Infine, con un’eventuale modifica al citato articolo 228, sarebbe possibile prevedere il recupero delle spese eccedenti per la gestione delle quantità ulteriori di PFU incrementando, nell’anno successivo, l’entità del contributo ambientale sulla base dei costi sostenuti per il superamento delle criticità evidenziate, nonché rendere applicabile il regime sanzionatorio anche in caso di inottemperanza dell’obbligo di gestione di quantità superiori a quelle prescritte dal comma 1 del medesimo articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006″.

 


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