Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.L.vo 152/2006, la Città Metropolitana di Genova ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:
se presso i centri di raccolta (CdR), così come definiti dall’art. 183, comma 1, lettera mm) del D.L.vo 152/2006, l’attività di raggruppamento possa interessare rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento, o se, al contrario, sia obbligatorio da parte di un centro di raccolta, a valle del raggruppamento effettuato a seguito del solo conferimento dei rifiuti da parte della raccolta operata nel territorio di riferimento o da parte dei detentori privati, effettuare il conferimento diretto ad un impianto autorizzato per il trattamento o recupero dei rifiuti.

Risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Il CdR è definito dalla norma come il sito nel quale le utenze domestiche e non domestiche possono depositare le tipologie di rifiuti urbani, tra quelle elencate al punto 4 dell’allegato I del DM 8 aprile 2008, per i quali il centro è idoneo in base al relativo regolamento comunale.
Sono abilitati, pertanto, al conferimento presso i centri di raccolta, secondo l’indicata normativa, i seguenti soggetti:

– utenze domestiche e non domestiche (anche attraverso il gestore del servizio pubblico) produttrici di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati;
– altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (il riferimento d’obbligo per questa categoria di soggetti, è rappresentato dai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all’art. 3, comma 1, lett. n) del D.L.vo 151/2005).

Il regolamento comunale abilita il CdR al raggruppamento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il trasporto agli impianti di destino è da effettuarsi tenendo conto che il deposito, per ogni frazione merceologica, non deve superare i tre mesi, tranne nel caso della frazione organica umida per la quale il tempo massimo di deposito è di 72 ore.
Il comune territorialmente competente verifica la rispondenza del progetto del centro di raccolta alle disposizioni di cui all’allegato I del DM 8 aprile 2008 e ne valuta la conformità con la normativa urbanistica e edilizia. La realizzazione del centro non richiede alcun titolo abilitativo, non potendo essere di per sé classificato alla stregua degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, per i quali continua a rendersi necessaria l’autorizzazione regionale. A riprova di ciò, si deve rilevare che nei centri di raccolta è fatto espresso divieto di effettuare trattamenti di qualsiasi tipo, (quali cernita, smontaggio, triturazione, miscelazione, ecc.), salvo alcune eccezioni, come accade per le riduzioni volumetriche delle frazioni solide, per agevolarne il successivo trasporto.

Nel caso rappresentato nell’interpello, l’attività potenzialmente svolta dal centro di raccolta, consistente nel raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, si configurerebbe come un ampliamento rispetto alle attività che possono essere condotte ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 8 aprile 2008.

Infatti, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta comporterebbe, per più ragioni, un discostamento rispetto a quanto previsto dal citato decreto:

  • il centro di raccolta accoglierebbe i rifiuti provenienti da soggetti diversi da quelli previsti;
  • il limite temporale di deposito dovrebbe tenere in considerazione i maggiori volumi e le tipologie di rifiuti conferiti dagli altri centri di raccolta, quindi presupposti differenti rispetto alle valutazioni iniziali;
  • i requisiti tecnico-gestionali previsti potrebbero non essere più adeguati rispetto alle attività svolte nel centro;
  • la tracciabilità dei rifiuti verrebbe compromessa.

 

L’attività rappresentata nell’istanza, discostandosi dalle disposizioni del DM 8 aprile 2008, seppur rientrando nell’ambito della raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera o) del D. L.vo n.152/2006, si configura pertanto come trasferimento e stazionamento di rifiuti, conseguentemente soggetta a regolamentazione e autorizzazione della Regione o dell’autorità ad essa delegata, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera b).

Il MASE necessariamente precisa, inoltre, che la realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta è oggetto di pianificazione locale e che, nell’integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei flussi dei rifiuti prodotti, dell’accessibilità da parte dell’utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero.

Inoltre, l’individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili nel singolo centro di raccolta deve essere svolta a seguito di una specifica analisi che, valutando i benefici economici e ambientali, tenga conto degli effettivi bisogni del territorio (ad es. previsione quantità di rifiuti raccolti), anche in relazione alla presenza di altre strutture con le medesime caratteristiche.
 

Master Gestione Rifiuti da remoto in streaming
 


Condividi: