E’ dell’ultimo giorno di febbraio la circolare del Ministero dell’Ambiente che getta luce sulla controversia scatenata dal IX ATP al CLP (Reg. (UE) n. 2016/1179) in tema di sostanze e miscele contenenti rame.

Il sopracitato regolamento europeo, applicato in tutti gli Stati membri dal 1° marzo 2018 ha modificato l’allegato VI, parte 3, del Reg. (CE) n. 1272/2008 (più noto come Reg. CLP) e ha soppresso la tabella n.3.2.

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A causa di una discrepanza formale e sostanziale tra la versione italiana e inglese del 5° Considerando del IX ATP si rischia un’applicazione disomogenea dello stesso sul territorio nazionale. La versione inglese del Regolamento, infatti, riporta: “However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.”.

Il testo nella versione italiana, invece, riporta: “... I proposti fattori- M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.

E’ evidente che sia stato commesso un errore: manca il riferimento alla tossicità acquatica cronica, alla quale, in base al testo originale, non dovrebbe applicarsi il “fattore M”, introdotto invece dal IX ATP per la sola tossicità acuta.

Con questa circolare, di fatto, si chiarisce l’interpretazione ministeriale del Regolamento, sulla base della linea assunta da ECHA che definisce obbligatorio l’uso del fattore M per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame. (C.Z.)


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