07/01/2016
REACH
Novità su trasmissione comune e condivisione di dati
Nuove regole in materia di sostanze chimiche tramite il Regolamento di esecuzione (UE) n. 9/2016 relativo alla trasmissione e condivisione di dati secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH).
Ai fini della registrazione delle sostanze, il Regolamento REACH prevede, l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori, di condividere i dati e trasmettere insieme le informazioni all’ECHA (European Chemical Agency). Nel Considerando n. 3 del Reg. (UE) n. 9/2016 si legge che “Affinché il sistema di condivisione dei dati, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, sia applicato in modo efficace, è necessario promuovere buone pratiche di gestione e assicurare l’efficiente funzionamento degli accordi riguardanti la condivisione di tali dati. Occorre pertanto stabilire delle regole per un’efficace attuazione del regolamento in questione per quanto riguarda la condivisione dei dati”: il Reg. (UE) n. 9/2016 stabilisce quindi doveri ed obblighi ascrivibili alle parti degli accordi nel caso in cui il Regolamento REACH preveda la condivisione di informazioni e dei relativi costi (art. 1).
In tale contesto, ad esempio, l’art. 2 dispone che qualora più dichiaranti della stessa sostanza o più partecipanti a un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze siano tenuti, infatti, ai sensi del Regolamento REACH, a scambiare e condividere informazioni, debbano giungere ad un Accordo, che deve presentare contenuti predefiniti (es. l’elenco per voce dei dati da condividere, compreso il costo di ogni voce e una descrizione delle prescrizioni in materia di informazione).
Il successivo art. 3 prevede che spetta all’ECHA garantire che tutti i dichiaranti della stessa sostanza siano associati nella stessa registrazione, a norma del regolamento in questione.
Gli artt. 4 e 5 prevedono infine, rispettivamente, norme in tema di equità e non discriminazione e di risoluzione delle controversie.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L41 del 6 gennaio 2016, entrerà in vigore il 26 gennaio 2016. (SB)