E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 aprile 2015 il Regolamento (UE) n. 628 del 22 aprile 2015, in vigore dal 13 maggio 2015, che modifica l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907 del 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti. In particolare, tenuto conto del livello derivato con effetti minimi stabilito per il piombo, della naturale tendenza dei bambini a mettere in bocca gli oggetti e degli studi sulla migrazione del piombo dalle parti metalliche degli articoli di gioielleria, si è stabilito per il piombo un tenore limite, che si applicherà alle parti metalliche e non metalliche di detti articoli, a meno che non si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo non supera una determinata soglia. Per gli articoli rivestiti, il rivestimento è sufficiente a garantire il non superamento di tale tasso per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo. Agli operatori economici è concesso un periodo transitorio per adattare la loro produzione alla restrizione prevista dal Regolamento e per smaltire le scorte non ancora immesse sul mercato; la restrizione non si applica agli articoli di seconda mano immessi sul mercato per la prima volta anteriormente alla fine di tale periodo transitorio, in quanto ciò darebbe luogo a notevoli difficoltà di applicazione. (RT)


Condividi: