Il Ministero della Difesa ha stabilito, con Decreto del 25 marzo 2015 (G.U. n. 106 del 9 maggio 2015), la procedura per l’esenzione, nell’interesse della difesa, dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) di alcune sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo Regolamento. In particolare, la procedura, delineata all’art. 3 e seguenti, prevede che debba essere trasmesso al Segretariato generale della difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti un fascicolo tecnico contenente le notizie e le informazioni relative alle sostanze, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento REACH, nonchè la scheda di cui all’annesso «A», che costituisce parte integrante del presente Decreto. Presupposto per l’esenzione è l’interesse essenziale della difesa del Paese: di conseguenza, nell’esercizio del potere di esenzione, l’amministrazione della difesa è tenuta ad assicurare, comunque, un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell’ambiente, sia nelle attività di utilizzo, sia nelle operazioni di smaltimento della sostanza oggetto dell’esenzione, attraverso apposite prescrizioni. Una volta effettuata l’istruttoria, il Segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti trasmette copia del provvedimento di esenzione all’autorità competente REACH. (RT)


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