Novità in materia di REACH, il regolamento 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Con il Regolamento (UE) 2018/675 del 2 maggio 2018 la Commissione UE ha, infatti, modificato le appendici del suo allegato XVII, contenente restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.
 
Le novità riguardano le sostanze CMR, ossia quelle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione la cui immissione sul mercato, o l’uso per la vendita al pubblico, sono vietati dai punti 28, 29 e 30 del citato allegato XVII. In particolare, tali punti hanno ad oggetto le sostanze CMR di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni, elencate nelle appendici da 1 a 6 del medesimo allegato.
 
Dopo che tali appendici sono state aggiornate l’ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del reg. 1272/2008 (cosiddetto CLP), l’allegato VI, parte 3, di quest’ultimo (elenco di sostanze con le rispettive classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello comunitario) è stato modificato dal reg. 2017/776.
 
Da qui, la necessità di modificare i riferimenti a tale regolamento nella colonna 1 delle voci da 28 a 30 dell’allegato XVII del regolamento REACH, conformemente all’allegato del nuovo reg. 2018/675, in vigore dal 19 maggio 2018.
 
Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018, ad eccezione del paragrafo 2 dell’allegato che, nella misura in cui riguarda soltanto la sostanza «formaldeide:.. %», si applica a decorrere dal 19 maggio 2018.


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