Con n. prot. n. 26595 del 6 settembre 2024, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sulle definizioni di “utilizzatore a valle” e di “distributore” ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH).

Secondo il Ministero, poichè il trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto (travaso), così come il riempimento di contenitori, viene qualificato come “uso” dal Regolamento REACH (articolo 3, punto 24), l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un “utilizzatore a valle” in conformità alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 13.

La categoria degli “utilizzatori a valle” include quindi anche i “riempitori”.

Inoltre, un’azienda che effettua attività di travaso non può essere considerata un “distributore” ai sensi del Regolamento REACH, come si deduce dalla definizione di distributore data all’articolo 3, paragrafo 14, secondo cui si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela.

Si puntualizza, infine, che chi predispone un imballaggio secondario mettendo all’interno un imballaggio primario (contenitore chiuso, contenente una sostanza o miscela), senza aprirlo, effettua un’operazione senza manipolare direttamente la sostanza o la miscela e pertanto tale attività non rientra nella definizione di uso e tale impresa è qualificabile come distributore (la responsabilità dell’etichetta dell’imballaggio secondario deve riferirsi all’articolo 33 del CLP).

 

Master Gestione Rifiuti ottobre 2024

 


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