25/03/2021
Reati alimentari "salvati" dal Decreto-legge 22 marzo, n. 42
Modificato il decreto legislativo 27/2021
AlimentiEntra in vigore oggi, 25 marzo, il Decreto-legge 22 marzo 2021, n.42 che prevede misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
Il nuovo decreto-legge apporta modifiche urgenti all’articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante la disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
In particolare, tale decreto legislativo, all’art. 18, aveva abrogato diverse norme contenute nella legge 283 del 1962 sulla “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”. Venivano così cancellate diverse disposizioni contenute nella vecchia normativa, con l’effetto di depenalizzare i reati previsti dagli artt. 5, 6, 12 e 12 bis della legge 283/1963.
Solo per citarne uno, l’art. 5 della legge 283/1963 sanziona penalmente la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in stato di insudiciamento o comunque nocive, ovvero con presenza di additivi non consentiti o con residui di fitofarmaci in misura superiore ai limiti di legge.
Tuttavia, questa scelta del legislatore, è stata, con ogni probabilità frutto di un “errore”, tanto che è stato pubblicato velocemente questo decreto-legge allo scopo di evitare un simile effetto abrogativo.
Ecco quindi il nuovo testo del comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42:
Estratto dell’art. 18 Abrogazioni (comma 1 lett. a), b) c) e d)
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22;
c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.