Con la sentenza n. 50770 del 20 dicembre 2023, la Terza sezione della Cassazione penale ha negato l’applicazione della riduzione della sanzione per particolare tenuità del danno patrimoniale (prevista dall’art. 12, comma 1, lett.b del D.L.vo 231/2001) in ragione del fatto che tale attenuante può, nel caso di illeciti ambientali, riguardare solo i reati che hanno come presupposto un danno patrimoniale e non anche quelli che si esauriscono in violazioni di natura formale e di pericolo astratto.

Nel caso che ha interessato la Corte, una società era stata ritenuta colpevole in relazione all’illecito amministrativo da reato di cui all’articolo 25-undecies, comma 2, D.L.vo 231/2001 (in relazione al reato presupposto di cui all’articolo 256, comma 1, del D.L.vo 152/2006), per aver di fatto consentito che gli impianti di depurazione effettuassero uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti, diluendo gli stessi con le acque reflue di scarico e versando questi fanghi direttamente in un corso d’acqua.

La difesa, oltre ad aver richiesto l’applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale verificatosi in conseguenza del reato (poi ritenuta inapplicabile dalla Corte), aveva anche fatto vale l’adozione da parte della società di un modello organizzativo (MOG), elemento che avrebbe dovuto consentire di ridurre l’applicazione di sanzioni alla persona giuridica.

La Cassazione, tuttavia, ha precisato che la mera adozione di un modello organizzativo non è di per sè sufficiente; è necessario, difatti, che il MOG sia idoneo a scongiurare la commissione del reato presupposto in questione. Secondo la Corte non esiste “alcun automatismo tra l’adozione del modello e la concessione dell’attenuante, che è invece subordinata ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata, specificamente e nel suo complesso”
 
Formazione ambientale aziendale personalizzata
 


Condividi: