E’ in vigore da oggi, 23 marzo 2022, la nuova legge n.22 del 9 marzo 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 22/3), rubricata “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“, che riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali, e le inserisce nel codice penale.

In particolare, si segnala l’introduzione nel codice penale delle seguenti fattispecie di reato:

  • art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) che punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
  • Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) che punisce con la reclusione da dieci a sedici anni chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

La commissione del reato di cui all’art. 518-terdecies può comportare anche una responsabilità dell’ente, posto che nel D.L.vo 231/2001 è stato aggiunto il seguente articolo:

Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’articolo 16, comma 3».

 

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