In vigore dal 22 febbraio 2017 il Reg. (UE) n. 2017/72 del 1 febbraio 2017, che modifica in più punti il Reg. (CE) n. 142/2011 in tema di SOA.

Quest’ultimo reca, fra l’altro, dei parametri per la trasformazione dei SOA in biogas o in compost. In particolare l’Allegato V prevede la possibilità per l’Autorità competente di autorizzare, a determinate condizioni, l’applicazione di prescrizioni particolari diverse da quelle di cui al Capo III (recante “Parametri applicabili alla trasformazione”).

Nel “Considerando” n. 3 del nuovo Reg. (UE) n. 2017/72 si legge infatti che “In tali casi i residui della digestione e il compost dovrebbero essere immessi sul mercato solo all’interno dello Stato membro in cui i parametri di trasformazione alternativi sono stati autorizzati. Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli impianti di biogas e compost menzionati nell’allegato V, capo III, sezione 2 [recante “Parametri di trasformazione alternativi per gli impianti di biogas e di compostaggio”], punto 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno escludere dalle norme stabilite al capo III, sezione 3 [recante “Norme applicabili ai residui di digestione e al compost”], punto 2, i residui della digestione e il compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi. È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011.”.

Conseguentemente il punto 2, Sez. III, Capo III, dell’Allegato V del Reg. (CE) n. 142/2001 è stato sostituito dalla seguente previsione: “2. I residui di digestione o il compost diversi da quelli di cui alla sezione 2, punto 3, lettera b), che non sono conformi alle prescrizioni della presente sezione vengono sottoposti a nuova trasformazione o compostaggio e, nel caso di presenza della Salmonella, vengono manipolati o eliminati secondo le istruzioni dell’autorità competente.”.

Per completezza si segnala che il Reg. (UE) n. 2017/72 contiene inoltre disposizioni relative all’immissione sul mercato di alimenti importati per animali da compagnia, nonché norme per l’esportazione di materiali di stallatico trasformato. (GG)

 


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