L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) elenca le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

La Commissione ha elaborato criteri per l’individuazione di articoli contenenti sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) che potrebbero essere utilizzati dai consumatori, per i quali sarebbe opportuno aggiungere nuove restrizioni all’allegato XVII.

In particolare, in base ai criteri elaborati dalla Commissione, sono considerati articoli cui attribuire la priorità i capi d’abbigliamento, gli altri articoli tessili e le calzature. Così, con il Regolamento (UE) 2018/1513 del 10 ottobre 2018, in vigore dal 1° novembre 2018, è stato nuovamente modificato il citato allegato XVII del regolamento REACH, introducendo nuove restrizioni per i predetti articoli tessili.

Talune sostanze CMR sono, infatti, presenti in capi d’abbigliamento e relativi accessori, altri articoli tessili e calzature o sotto forma di impurità derivanti dal processo di produzione o perché intenzionalmente aggiunte.

L’esposizione dei consumatori alle sostanze CMR si realizza attraverso il contatto con la pelle o per inalazione.

Il nuovo divieto si applica a partire dal 1° novembre 2020.


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