Il 17 giugno 2021 è stato adottato un nuovo regolamento UE n. 979/2021 della Commissione che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

 

Nel piano d’azione comune per la valutazione REACH del giugno 2019, la Commissione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche sono giunte alla conclusione che alcune disposizioni degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere modificate per fare maggiore chiarezza sugli obblighi dei dichiaranti e sul ruolo e le responsabilità dell’Agenzia.

 

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In particolare, al fine di garantire la produzione di informazioni utili, è opportuno chiarire alcune disposizioni relative alle informazioni sulle proprietà fisico-chimiche di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 con riferimento alle prescrizioni in materia di informazioni sulla tensione superficiale e l’idrosolubilità di metalli e composti metallici scarsamente solubili. È inoltre opportuno modificare alcune disposizioni relative alle informazioni tossicologiche di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per chiarire gli obblighi dei dichiaranti e le responsabilità dell’Agenzia.


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