Sul sito ufficiale del RENTRI sono state pubblicate alcune integrazioni alle Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti contenute e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto contenute rispettivamente nell’allegato 1 e nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19 dicembre 2023.

Tali integrazioni si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024 n. 166 che ha previsto l’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo nazionale gestori ambientali.

In particolare si segnala quanto segue:

– nel caso in cui il trasportatore non sia iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e l’intermediario NON dovranno indicare il numero di iscrizione all’Albo quando compilano, in sede di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico contestuale, il campo “provenienza del rifiuto”, previsto dai punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale sul registro) delle Istruzioni per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023;

– analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto all’Albo, NON andrà compilato il campo n. 4 del modello di FIR (numero di iscrizione all’Albo) previsto dai punti 1.1.2 “Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” e “2.1 Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006” delle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023;

NON andrà inserito, altresì, il numero di iscrizione all’Albo presente nel campo 13 (Trasbordo parziale), campo 14 (Trasbordo totale) e nel campo vettore terrestre (Trasporto intermodale) previsti dai punti 2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato.

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