E’ in vigore dal 25 febbraio la Legge 21 febbraio 2025 , n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025.

La legge prevede un’importante proroga per l’operatività del RENTRI, nello specifico dispone che:

“2 -bis . Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni”.

 

Ciò cosa comporta? Attenzione!

 

  1. Uno spostamento del termine di chiusura delle iscrizioni dal 13 febbraio al 14 aprile ma solo se e quando verrà adottato il previsto DM;
  2. E, di conseguenza, verrebbe spostata anche l’entrata in vigore dei nuovi modelli di Registri di carico e scarico e di FIR [che, si ricorda, già dal 13 febbraio centinaia di migliaia di operatori stanno usando!] e l’abrogazione dei vecchi.

 

Tale proroga, quindi, non è immediata, poiché entro il 27 marzo [“entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”] il MASE dovrebbe adottare un DM per prorogare “ex post” il termine del 13 febbraio fino al 14 aprile 2025 [120 giorni dal termine del 15 dicembre 2024].

Ciò costringerebbe tutti gli operatori a tornare ai modelli cartacei di FIR e Registri C/S del 1998, ma solo fino al 14 aprile (per soli 14 giorni) per poi ripartire il 15 aprile con i nuovi modelli in vigore già dal 13 febbraio scorso .

 

Con la conversione in Legge del “milleproroghe” nessuna scadenza RENTRI viene dunque posticipata “di default” e pertanto ad oggi i soggetti obbligati che ancora non si sono iscritti al RENTRI rimangono esposti alle relative sanzioni di cui all’. art. 258, commi 10 e 11, del D.L.vo 152/2006 e bisogna continuare ad utilizzare i nuovi modelli di FIR e registro.

 

Si prospetta, dunque, uno scenario veramente problematico e confuso per tutti gli operatori del settore.

 

Per avere le risposte più precise ed autorevoli a tutti i dubbi e le domande relative al RENTRI, si consiglia tutta l’ampia e relativa proposta formativa di TuttoAmbiente.

 


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