05/04/2018
Requisiti per la gestione dei rifiuti
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento
Nell’Adunanza del 22 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere (n. 693/2018, spedito in data 20 marzo 2018) sullo schema di regolamento contenente i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente il 13 febbraio 2018.
Lo sfondo normativo è quello della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, che stabilisce che l’autorità competente nazionale concede l’autorizzazione per la discarica solo qualora, prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato (o adotti) idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, e del D.L.vo 152/2006 (anche conosciuto come Testo Unico Ambientale), che prevede la competenza dello Stato nella “la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni”.
Il Consiglio di Stato, dopo aver delineato i contenuti dello schema sottopostogli, ha deciso di sospendere il proprio parere, “in attesa che l’Amministrazione fornisca gli elementi e i chiarimenti di cui in motivazione”. Vari i punti critici.
In primo luogo, il Consiglio contesta il fatto che lo schema di regolamento non si applichi anche alle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto, ossia i soggetti che, come prevede l’art. 212 del Testo Unico Ambientale, devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica.
Relativamente all’oggetto del regolamento, il Consiglio evidenzia che “la capacità tecnica non sembra possa essere “dimostrata” mediante il solo possesso dei requisiti e parametri indicati negli Allegati A e B”. Si tratta, cioè, per l’allegato A, di qualificazione professionale dei responsabili tecnici, disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria e di un’adeguata dotazione di personale.
L’Allegato B, invece, elenca, quali requisiti di capacità tecnica per i soggetti che esercitano attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, la qualificazione professionale tecnica di almeno una unità di personale, dimostrata da titoli di studio ovvero dall’esperienza maturata nel settore della gestione dei rifiuti e la disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria individuata dalle norme tecniche di settore applicabili, incluse le migliori tecniche disponibili di settore.
In questi casi, il Consiglio auspica la declinazione di questi fattori in parametri più comunemente usati per valutare tali requisiti, segnalando a titolo di esempio la disciplina degli appalti, che prende a riferimento parametri quali fatturato medio per le attività specifiche, numero medio dei dipendenti, misure e procedure di gestione ambientale certificate.
Quanto, poi, ai requisiti di capacità finanziaria, il CdS osserva, ancora una volta, che sarebbe opportuno declinare i parametri da utilizzare per la verifica, caso per caso, della sussistenza di idonei margini di equilibrio gestionale, che possano garantire l’effettiva capacità del gestore di far fronte ai rischi di gestione connessi all’attività in concessione.
La garanzia finanziaria, peraltro, risulta non adeguatamente definita, così come i criteri di determinazione dei parametri utili al relativo calcolo. Sul punto, il Consiglio segnala la necessità di evidenziare i rischi che devono essere coperti, le condizioni di operatività della garanzia stessa e una soglia minima, anziché massima.
Non resta che attendere, ora, i chiarimenti del Ministero, affinché il Consiglio di Stato possa nuovamente esprimersi (LM).