Con la D.G.R. 2415 del 28 maggio 2024 (pubblicata sul BURL n. 23 del 4 giugno 2024) recante “Indicazioni per la gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato” la Regione Lombardia ha preso una criticabile ed improvvida posizione circa i residui della manutenzione del verde, ma senza tener effettivamente conto della definitiva posizione espressa dalla UE su interpello del MASE, creando un pericoloso effetto a “pelle di leopardo” sul territorio nazionale, esponendo coloro che vorranno utilizzare questa DGR (dal potere normativo ed interpretativo praticamente nullo di fronte alla attuale disciplina nazionale ed europea) a rischi sanzionatori inevitabili.

La Regione, infatti, osserva che, a fronte di immutati dati normativi sulla disciplina dei sottoprodotti, emerge un orientamento interpretativo non consolidato ed univoco in ordine ai criteri e agli indirizzi che gli operatori, ivi compresi i produttori e le autorità preposte al controllo, devono considerare per la qualificazione dei sottoprodotti. In particolare, gli operatori del settore, tramite le associazioni di categoria, hanno espresso la necessità della definizione di criteri ed indirizzi chiari per la gestione dei residui derivanti dalla loro attività, quali sfalci e potature. Sull’applicabilità del concetto di “sottoprodotto” ai residui di manutenzione del verde ci sono state nel tempo diverse indicazioni, anche contrastanti. Il punto centrale, in particolare, resta il seguente: se l’attività di manutenzione possa essere considerata “processo di produzione” ai sensi dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06. Secondo la Regione, l’attività manutentiva del verde, pubblico o privato, produce dei “risultati”, ossia un verde correttamente manutenuto e, quindi, può qualificarsi come attività produttiva ex art. 184-bis del D.L.vo 152/06. Con nota del 26 aprile 2024, però, la Commissione Europea aveva risposto al Ministero dell’Ambiente italiano che l’attività di manutenzione del verde non può essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. E pertanto la posizione della Regione è da considerarsi non corretta.

Per quanto riguarda il soddisfacimento degli altri criteri normativi, la Regione rinvia la verifica al produttore il quale – nel caso in cui siano tutti rispettati – potrà gestire gli sfalci e le potature da manutenzione del verde ornamentale, pubblico o privato, come sottoprodotti.

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