Con nota del 26 aprile 2024, la Commissione Europea ha risposto al Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che – tra le altre cose – chiedeva se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come “sottoprodotto”, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art. 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione.

La Commissione, dopo aver riportato la normativa citata, ha concluso che “i servizi della Commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva” (siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas).

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