È sempre più frequente vedere imprese andare incontro a severe sanzioni in ragione della cosiddetta “Responsabilità 231”, ossia la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi, dipendenti da reato, commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, introdotta nel nostro ordinamento con il D.L.vo 231/2001 (si veda Perché alle aziende serve un Modello Organizzativo 231?).
 

In particolare, relativamente al sequestro preventivo il decreto prevede, all’art. 53, che “Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili“, che così stabilisce: “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca […], la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”. In sostanza, se il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, e la confisca ha ad oggetto – ex art. 19 – il prezzo o il profitto del reato, è entro tali limiti che il combinato delle due norme citate deve essere letto.
 

Il caso deciso con sentenza n. 34293 del 20 luglio 2018 riguardava il sequestro preventivo di tre impianti fotovoltaici e di una ingente somma di denaro: il reato consisteva nella creazione di tre serre fotovoltaiche solo apparentemente dedicate a coltivazione agricola e a floricoltura, il che aveva fatto erroneamente attribuire, da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico (per il tramite del GSE – Gestore dei servizi economici) le tariffe incentivanti previste dal D.M. del 19 febbraio 2007. Si configurava, cioè, un’ipotesi di truffa contrattuale: l’attività fraudolenta è consistita, cioè, nello stipulare la Convenzione nella piena consapevolezza che l’obbligo assunto di dedicare le serre alle coltivazioni agricole o alla floricoltura non sarebbe mai stato assolto. Gli imputati erano, quindi, consapevoli chiedere e percepire incentivi non dovuti.

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Posto tutto questo, la Cassazione spiega che “non potendosi, tuttavia, attendere sempre l’esito definitivo del processo, il legislatore ha previsto che, nel corso delle indagini o durante lo stesso processo, all’ente si possano applicare delle misure cautelari“. Tra queste, prosegue la Corte, il sequestro a fini di confisca, essendo limitato al solo prezzo o profitto del reato (v. art. 19), non è ampio quanto il sequestro impeditivo, di cui al citato art. 321 del codice di procedura penale.
 

Quest’ultimo, infatti, “colpisce il bene direttamente eliminando, quindi, per sempre, il pericolo che possa essere destinato a commettere altri reati” (nella specie,le serre fotovoltaiche). Il sequestro impeditivo, continua la Cassazione, ha “una finalità che la misura interdittiva non ha: impedire l’utilizzo di singoli beni ed evitare, sottraendoli alla disponibilità dell’ente, che possano continuare – nonostante la misura interdittiva – quantomeno ad agevolare la commissione di altri reati con conseguente pericolo per la collettività“. E’, allora, legittimo il sequestro impeditivo in ragione della pertinenza tra il reato contestato e le cose sottoposte a sequestro: “in tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro impeditivo di cui al comma primo dell’art. 321 cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizione e, quindi, alcuna incompatibilità di natura logica-giuridica fra il suddetto sequestro e le misure interdittive“.
 

Quindi, attenzione: un’azienda che dovesse incorrere in una tale forma di responsabilità ben potrebbe vedersi applicare anche la misura del sequestro impeditivo!
 

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