Alla luce del principio della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 D. L. vo 152/2006, grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti (tra cui lo stesso intermediario), comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e si estende al di là della sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria.

Così sì espressa recentemente Cass. Pen. 27 maggio 2022, n. 20734


Condividi: