Entrerà in vigore il 22 maggio 2022 la Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 della Commissione del 28 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone, difatti, agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (l’«elenco europeo»). Il nuovo elenco è quindi contenuto nell’Allegato alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 che è suddiviso in una Parte A, relativa agli impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro e in una Parte B, relativa ad impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo.

 

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