A seguito della sua undicesima riunione, svoltasi a Ginevra dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento è arrivata ad approvare le decisioni BC-11/6 e BC-11/15 che apportano una serie di importanti modifiche al regolamento (CE) n. 1013/2006.
Tale regolamento, visto sostanzialmente come naturale sviluppo del precedente regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993 e della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ha alla base la protezione dell’ambiente e si pone come obiettivo quello di organizzare e disciplinare la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengono conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana.
Al fine di conseguire maggiore armonizzazione e per rendere inequivocabilmente precisa e univoca la normativa, il regolamento prevede, inoltre, una serie di allegati; questi ultimi sono volti ad elencare, con elevato tecnicismo, le categorie di rifiuti nonchè le idonee modalità di smaltimento per ognuna.
Il fatto di prevedere una materia tanto tecnica all’interno di allegati rappresenta un’encomiabile mossa del legislatore dell’Unione, il quale, rendendosi conto della velocità con la quale questa disciplina si dilata e si sviluppa, ha ben pensato di sfruttare la fluidità del regolamento per far sì che la legislazione di un tema così delicato possa seguire il naturale sviluppo del progresso tecnico e scientifico inerente a tale ambito. Decisione di politica legislativa sottolineata, peraltro, dallo stesso regolamento che all’articolo 58, paragrafo 1, esplica che gli allegati possono essere modificati dalla Commissione mediante regolamenti.
A testimonianza dell’osservanza di tale norma, e dell’adeguamento della legislazione europea agli sviluppi della materia si pone, pertanto, proprio il Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, in attuazione delle decisioni BC-11/6 e BC-11/15 della sopracitata conferenza delle parti della convenzione di Basilea, il quale si occupa di andare a modificare proprio alcuni allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006. In particolare, vi si prevede che:

  1. all’allegato IIIB, punto 2, sono soppresse le voci BEU01, BEU02 e BEU03;
  2. all’allegato V, parte 1, elenco B, sono inserite le due voci seguenti dopo la voce B3020:

«B3026 I seguenti rifiuti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi per liquidi, non contenenti materiali di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III:

_frazione di plastica non separabile
_frazione di plastica-alluminio non separabile

B3027 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette._»;

  1. l’allegato VIII è così modificato:
    il punto I.14 è sostituito dal seguente:
  2. «14. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso, sezioni 1, 2, 4 e 5».
  3. la seconda voce al punto II è sostituita dalla seguente:
    «personal computer usati e rottami»

Le modifiche denotano dunque la grande attenzione di conferenza delle parti della convenzione di Basilea e Commissione per l’attuazione ed il continuo aggiornamento di un regolamento molto importante, che tocca un tema rilevante e che riguarda da vicino non solo la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, ma anche la salute e il benessere della cittadinanza dell’Unione Europea. (NP)


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