27/07/2017
Rifiuti a specchio e Ponzio Pilato
Depositata l'Ord. della Cassazione di rinvio alla corte di giustizia
Depositata oggi la tanto attesa ordinanza 27 luglio 2017, n. 37460 della Terza sezione della Corte di Cassazione (Est. Ramacci) la quale purtroppo, con riferimento alla annosa questione della classificazione dei rifiuti con voci a specchio, decide di non decidere, rimandando tutto alla Corte di Giustizia.
Questo uno stralcio della pronuncia ”Sussistendo, un ragionevole dubbio circa l’ambito di operatività delle disposizioni comunitarie che l’ultimo intervento del legislatore nazionale espressamente richiama, il Collegio ha ritenuto che il processo (unitamente ad altri 2 di analogo contenuto) sia sospeso, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sui seguenti quesiti: a) Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti; b) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate; c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto d) Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione”.
Si evidenzia peraltro il passaggio per cui “il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione”. A contrariis, dunque, qualora sia nota la composizione, non dovrà necessariamente procedere alla caratterizzazione.
Di questa, e di tutte le altre novità in materia di rifiuti, si tratterà approfonditamente nell’ambito del corso di formazione